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| Anno 2007 | |
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La Convenzione di Ottawa, il primo dei trattati internazionali sottoscritto dopo la fine del secondo conflitto mondiale di elevata rilevanza in quanto indotto dall’iniziativa della società civile piuttosto che da un progetto politico, è entrata in vigore il 7 dicembre del 1997 e ha sancito la messa a bando delle mine anti persona, che non possono essere più prodotte, commercializzate, detenute e utilizzate.
Il Trattato, sottoscritto al momento da 153 nazioni con l’esclusione di grandi potenze come la Russia, la Cina e gli Stati Uniti d’America, ha dato vita a uno dei più significativi impegni internazionali del dopoguerra, coinvolgendo tutti gli Stati che lo hanno ratificato a impegnarsi sul piano economico e operativo, per affrontare il problema dei territori a rischio (affected) per la presenza di mine e di quanto altro di inesploso rimane sul terreno dopo un evento bellico (Explosive remnants of war, Erw), promuovendo e finanziando attività di Mine Action in generale e di bonifica operativa in particolare. Ottawa, però, nonostante che alla fine della prima guerra del Golfo fosse stato lanciato l’allarme del pericolo rappresentato nel periodo post-bellico anche dalle bombe a grappolo o submunizioni (cluster bomb) che erano rimaste inesplose sul deserto del Kuwait, ha ‘dimenticato’ di affrontare il problema di questi ordigni, che se non esplosi rimangono sul suolo con un’efficacia letale tre volte superiore a quella delle più potenti mine anti persona ad azione estesa come le Prom e le Ozm-72. L’esplosione di una bomba a grappolo, infatti, proietta schegge in un’area di 150 metri di raggio, a fronte dei 40-50 m di una mina del tipo citato. Una dimenticanza grave che nel tempo ha influito negativamente sugli stessi scopi che si prefigge il Trattato di Ottawa: bandire le mine e bonificare tutte le zone a rischio entro il 2009. La presenza delle cluster bomb non esplose, infatti, ha impegnato fin dalla fine della guerra in Bosnia Herzegovina consistenti risorse economiche a discapito della bonifica dei vecchi campi minati. In particolare, in Kosovo, in Serbia, in Afghanistan, in Iraq e ora in Libano è stato necessario dare assoluta priorità alla bonifica delle cluster bomb perché origine di quotidiani incidenti a danno della popolazione, percentualmente molto superiori a quelli provocati da qualsiasi altro Erw, comprese le mine. Le cluster bomb - o bombe a grappolo - sono ordigni contenuti in dispenser, in razzi, in proietti di artiglieria di grosso calibro, in numero variabile fra le 200 e le 250 submunizioni, che vengono disperse sul terreno. I contenitori sono lanciati da aerei o sparati da cannoni o lanciarazzi multipli. Gli ordigni cadono al suolo e si disperdono in modo random, saturando vaste superfici. Un dispenser che contiene 200-250 cluster bomb sparge il proprio carico su un’area ellittica di circa 2.000x750 m di diametro. Altrettanto avviene per le submunizioni contenute in proietti di artiglieria, anche se con una saturazione d’area inferiore. Le submunizioni esplodono a contatto o in prossimità del terreno o dell’obiettivo. Se non funzionano, rimangono attive sul terreno. In particolari condizioni possono penetrare nel suolo fino a 50 cm di profondità senza esplodere e mantenendo integra per decenni la loro potenzialità letale. Possono, nel tempo, essere attivate anche a distanza di anni dal lancio, solo calpestate o semplicemente toccate. In Iraq nel settembre del 2003 sono state trovate cluster bomb residuati della prima guerra del Golfo ancora funzionanti. In Kuwait alla fine del 1991 esplodevano trascinate dal vento del deserto. I produttori di submunizioni dichiarano una percentuale di mancati funzionamenti pari al cinque per cento del totale delle bombe a grappolo lanciate. L’esperienza operativa di bonifica indica, invece, ben altre percentuali. Il 15-20 per cento delle cluster bomb impiegate in Kosovo sono rimaste inesplose sul terreno. Analogamente è avvenuto per circa il 20 per cento di quelle lanciate in Iraq e in Libano, arrivando a picchi del 40 per cento degli ordigni lanciati sull’Afghanistan. Cifre considerevoli solo se si considera che un caccia bombardiere può portare due dispenser da 250 cluster bomb e si calcolano il numero delle possibili sortite che normalmente vengono effettuate nell’arco di sei-otto mesi, durata media dei recenti conflitti. Grandezze che diventano macroscopiche se si aggiungono le azioni dei bombardieri di alta quota come i B52, ciascuno dei quali può portare 30 dispenser di submunizioni (da 6.000 a 7.500 bombe a grappolo ogni velivolo). Le submunizioni rimangono sul suolo, nascoste negli anfratti o nell’erba, e incuriosiscono, per colore e forma, in particolare i ragazzi. Sono simili a palline da tennis luccicanti, oppure a contenitori cilindrici giallo acceso con un paracadute in cima, molto più vicine nella forma a oggetti di uso comune che a proiettili inesplosi o a Erw in generale. Le cluster bomb nel periodo post bellico rappresentano per la popolazione un pericolo sicuramente maggiore di qualsiasi Erw, in quanto, come l’esperienza insegna, i civili che vivono in aree affected imparano ben presto a convivere con le mine anti persona, conoscono la dislocazione delle aree minate e le evitano. Possono, invece, inaspettatamente incappare in una cluster non esplosa, perché l’ordigno viene disseminato casualmente sul terreno, rendendo complicata la esatta delimitazione del perimetro delle aree affected. Anche i bambini, nel tempo, imparano a eludere il pericolo delle mine, mentre invece sono portati a raccogliere le cluster bomb, incuriositi da questi oggetti accattivanti per forma e colore che, a differenza delle mine, rimangono sul suolo ben visibili. Ne consegue che le cluster bomb possono essere collocate fra le armi in contrasto con l'articolo 51, punto 4. del Primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 contro gli attacchi indiscriminati, ossia quelli realizzati “con metodi o mezzi di combattimento che non possono essere sicuramente diretti contro un obiettivo militare determinato”. Le caratteristiche di funzionamento e di impiego delle bombe a grappolo, le percentuali di mancato funzionamento collocano, dunque, gli ordigni fra le categorie di armamenti in contrasto con l’articolo 51, per cui, forse, sarebbe stato corretto inserire le submunizioni nel Trattato di Ottawa, peraltro senza stravolgerne o ampliarne i contenuti. Questo in quanto la cluster, per conformazione, sensibilità all’urto e al maneggio e per gli effetti prodotti, è di fatto una vera e propria mina anti-persona a frammentazione. La comunità internazionale, a dieci anni dalla sottoscrizione del Trattato di Ottawa, ha rilanciato il problema delle cluster bomb, sollecitata dalle testimonianze arrivate dal terreno. Un approccio che ha subito un’accelerazione dopo che dal Libano arrivavano e arrivano ogni giorno notizie e immagini di incidenti mortali per l’esplosione di cluster rimaste attive sul terreno e fra le macerie. Un quadro simile a quello che alla fine del 1995 ha dato un impulso ai lavori di Ottawa per le notizie allarmanti sulla presenza di mine anti-persona che arrivavano ogni giorno dalla Bosnia Herzegovina del dopo Dayton. Come per Ottawa, si è mobilitata la società civile attraverso l’impegno delle stesse organizzazioni che in passato hanno dato vita alla Convenzione, coordinate dalla Campagna internazionale per la messa a bando delle mine anti-persona (International Campaign to Ban Landmines, Icbl). Inoltre, è stata costituita la Cluster Munition Coalition, Cmc, che sta sviluppando a livello internazionale significative azioni di lobby politica, coinvolgendo intorno allo stesso tavolo società civile e organi istituzionali. Il primo atto significativo si è concretizzato nel febbraio del 2007 a Oslo, quando un processo negoziale proposto dal governo norvegese ha chiuso i suoi lavori con una dichiarazione che impegna i Paesi a decretare la messa al bando delle “armi a sub munizioni cluster” entro il 2008. Il documento è stato sottoscritto da 47 Paesi su 49 presenti, tra cui l'Italia. Successivamente a Lima, dal 23 al 25 maggio 2007, è stato sviluppato un altro processo negoziale con la partecipazione di altri 27 Paesi che si sono aggiunti ai 47 iniziali di Oslo, con i quali è stata confermata la data del 2008 come traguardo per la messa a bando delle bombe a grappolo. Infine è stata organizzata per il 4 dicembre, a Vienna una seconda Conferenza coordinata dal Cmc alla quale parteciperanno 100 Stati membri con un significativo incremento della componente istituzionale che si sta avvicinando al numero degli Stati che hanno ratificato Ottawa. In questo contesto, l’Italia, che ha promulgato una legge nazionale sulla messa a bando delle mine anti-persona ancora prima del Trattato di Ottawa (Legge 374 dell’ottobre 1997), conferma il suo ruolo di nazione leader nella difesa dei contenuti peculiari del Diritto umanitario e sta affrontando il problema delle cluster bomb a livello istituzionale. Un processo a cui partecipano attivamente, in rappresentanza della società civile, la Campagna Italiana contro le Mine e altre entità non governative impegnate nel delicato settore del disarmo, che peraltro si si avvalgono di testimonianze dirette dal campo portate da esperti di bonifica impegnati in attività operative. Sono in corso le iniziative politiche e di coordinamento fra i vari dicasteri interessati al problema, primo fra tutti la Difesa, partendo dal presupposto che la legge italiana 374 sulla messa al bando delle mine anti-persona, all’articolo 1 riporta una definizione di mina anti persona assolutamente estendibile anche alle submunizioni. Nella Legge la mina anti-persona viene infatti definita - tra l’altro - come un ordigno che esplode per urto o trazione, alla stessa stregua delle bombe a grappolo inesplose che possono funzionare per la presenza o a contatto di una persona e che sono destinate a rimanere attive per decenni alla stessa stregua delle mine anti-persona. A tale riguardo, come riportato nella risoluzione n. 7/00219 della Commissione parlamentare che si occupa del problema, il governo si impegna a: considerare il Processo di Oslo come il Foro multilaterale appropriato per il raggiungimento di uno specifico trattato in materia di munizioni a grappolo entro il 2008; promuovere una decisa azione diplomatica a sostegno del Processo di Oslo, in modo da facilitare la discussione ed il percorso negoziale interno a questo processo teso al raggiungimento di un accordo legalmente vincolante e condiviso in un arco di tempo coincidente con le prospettive umanitarie e di tutela dei diritti umani; assicurare attraverso la partecipazione di delegazioni diplomatiche di alto livello un supporto sostanziale al dialogo tra Paesi e il continuo sviluppo del Processo di Oslo sino al raggiungimento del suo obiettivo, sottoscritto dall'Italia con la firma della dichiarazione di Oslo del 23 febbraio 2007.
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